Giungano: ecco le sanzioni per chi non ottempera agli ordini di demolizione

Si va da 2mila a 20mila euro

Di Carmela Di Marco

GIUNGANO. Il Comune cilentano, guidato dal sindaco Giuseppe Orlotti, ha fissato le sanzioni pecuniarie che verranno comminate in caso di inottemperanza agli ordini di demolizione così come previsto dalla legge. Esse vanno da 2mila a 20mila euro.

Ecco quanto previsto nello specifico dall’amministrazione comunale:

A) INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

1.Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume: sanzione €. 2.000.

2.Interventi che hanno comportato aumento di superficie: 150 euro/mq (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

3.Interventi che hanno comportato aumento di volume: 100 euro/mc (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

4.Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie: la sanzione è determinata nel valore maggiore risultante dall’applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3 (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

B) INTERVENTI REALIZZATI IN TOTALE DIFFORMITA’ DAL PERMESSO DI COSTRUIRE

1. Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume: sanzione €. 2.000.

2. Interventi che hanno comportato aumento di superficie: 150 euro/mq (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)

3. Interventi che hanno comportato aumento di volume: 100 euro/mc ((si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)

4. Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie: la sanzione è determinata nel valore maggiore risultante dall’applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3 (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

C) INTERVENTI REALIZZATI CON VARIAZIONI ESSENZIALI DAL PERMESSO DI COSTRUIRE

1. Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume:sanzione minima di 2.000 euro

2. Interventi che hanno comportato aumento di superficie: 150 euro/mq (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)

3. Interventi che hanno comportato aumento di volume: 100 euro/mc (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)

4. Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie: la sanzione è determinata nel valore maggiore risultante dall’applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3 (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

D) INTERVENTI REALIZZATI IN ZONE O SU EDIFICI DI CUI ALL’ART. 27 COMMA 22 DPR 380/2001 IVI COMPRESE LE AREE SOGGETTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO ELEVATO O MOLTO ELEVATO: si applica la sanzione di euro 20.000.

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