Il Comune risponde alla Sra la società che ha gestito la raccolta rifiuti sul territorio con la quale aveva deciso di annullare il contratto.
Questa la nota:
«La società Sviluppo Risorse Ambientali Srl ha fatto molto bene a scrivere alla Procura, seppure con qualche mese di ritardo rispetto al Comune, che ha prontamente inviato sia l’ordinanza sindacale n.85 del 21/06/2018 sia la determina n.634 del 02/08/2018, con le quali ha proceduto alla risoluzione contrattuale con la S.R.A. Srl per gravi e reiterate inadempienze contrattuali, così come emergerà chiaramente chi è nel giusto e chi è nel torto. Dalle verifiche effettuate, inoltre, è emerso che tale società non avrebbe neanche potuto partecipare alla gara indetta nel dicembre del 2014 avendo l’amministratore delegato dei carichi penali pendenti. Stucchevole è anche l’ingerenza politica, tentando di spiattellare cifre a caso su presunti rincari per i cittadini capaccesi che non trovano alcun riscontro. Si è trattato solo di un tentativo meschino di giocare sulla pelle dei cittadini per fini personali, facendo ravvisare anche dei profili di diffamazione a mezzo stampa». Il Sindaco di Capaccio Paestum, Franco Palumbo, replica con questa dichiarazione alla lettera diffusa dalla Sviluppo Risorse Ambientali Srl, ricostruendo poi integralmente quanto successo.
LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI
La R.S.A. Srl non ha vinto alcuna gara d’appalto per “l’affidamento quinquennale del servizio di conferimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati e la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto di depurazione comunale”. Infatti, la gara è stata indetta a dicembre del 2014 e si è conclusa nell’ottobre del 2015 con l’aggiudicazione da parte dell’Ati Capogruppo società Helios Srl, seconda classificata risultò essere la Sviluppo Risorse Ambientali Srl, infine la terza risultò essere la Nappi Sud Spa.Il contratto con la prima classificata non venne mai sottoscritto per fatti imputabili all’aggiudicatario, per cui l’allora responsabile dell’Area 1 affidò il servizio alla seconda classificata, ossia la Sviluppo Risorse Ambientali Srl. Quindi, c’è stato solo uno scorrimento di graduatoria. Poi, arriviamo alla metà dello scorso mese di giugno quando la SRA Srl ha subito il sequestro dell’impianto e addirittura il suo amministratore delegato, pochi giorni prima, veniva tratto in arresto, insieme ad amministratori locali e funzionari, a San Mauro Cilento, perché ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di concussione, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, abuso d’ufficio, turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente e falso ideologico in atto pubblico.
Solo in data 18 giugno, la S.R.A. Srl , in modo generico, comunica la chiusura momentanea della piattaforma Palmeco Srl, senza fornire alla stazione appaltante dettagli circa il sequestro giudiziario nonché le vicende giudiziarie dell’amministratore delegato, nel frattempo già note tramite gli organi di stampa. Avendo la piattaforma chiusa, la S.R.A. Srl non riusciva ad adempiere agli obblighi contrattuali e pervenivano al Comune continue segnalazioni, da parte di cittadini, albergatori, oltre a quelle della polizia locale e della Sarim che si occupa della raccolta dei rifiuti, circa le condizioni igienico-sanitarie nelle quali versava il territorio, a causa del disservizio creatosi.
Successivamente, in data 18 giugno con nota Pec, il responsabile dell’esecuzione del contratto intimava alla società S.R.A. Srl di assicurare con continuità e senza interruzioni il servizio. Sempre in data 18 giugno, la Sarim Srl comunicava che non era in grado di conferire i rifiuti raccolti a causa del blocco del servizio da parte della S.R.A Srl. Nella stessa giornata, l’attuale responsabile dell’Area 1 muoveva una nuova nota di contestazione alla S.R.A. Srl con cui ordinava di attivare il servizio appaltato al fine di scongiurare problemi di natura igienico-sanitaria nonché l’interruzione di servizio pubblico essenziale e, quindi, di rispettare la tempistica contrattuale per il conferimento dei rifiuti, con avvertenza che in mancanza si sarebbe proceduto alla rescissione contrattuale unilaterale ai sensi dell’articolo 8 del Capitolato Speciale di Appalto. A ciò, hanno fatto seguito altre note e contestazioni a firma del Responsabile Area 1.
Di fronte a questa grave situazione di emergenza, essendo anche in piena stagione estiva, il Sindaco ha emesso un’ordinanza (n.85 del 21/06/2018) contingibile e urgente ai sensi dell’articolo 191 comma 1 del Dgl 152/2006, al fine di far fronte alla situazione di precarietà igienico-sanitarie in cui versava il territorio, come conseguenza del blocco del servizio da parte della S.R.A. Srl.
All’ordinanza, è seguita la contestazione e messa in mora da parte dell’attuale responsabile dell’Area 1 con la quale si ordinava alla S.R.A. Srl di osservare le clausole contrattuali e di rispettare la tempestica prevista per il conferimento dei rifiuti. Nell’ordinanza, inoltre, veniva individuata la ditta terza classificata, NAPPI Sud, a cui affidare, previa offerta economica, in via emergenziale il servizio per il tempo strettamente necessario a superare l’emergenza rifiuti in atto.
Con la determina n.634 del 2/08/2018, il Comune procede alla risoluzione del contratto nei confronti della S.R.A. Srl per “gravi e reiterate inadempienze contrattuali”. Con la stessa determina, altresì, si stabilisce che la risoluzione viene fatta in danno, per cui tutte le spese sostenute dal Comune vengono addebitate alla S.R.A. Srl e non ai cittadini, come si vorrebbe far credere. La risoluzione contrattuale è stata prontamente comunicata all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e al fine di evitare tale passaggio, obbligatorio a norma di legge, la S.R.A. Srl, tramite il proprio legale, ha contattato l’Avvocatura comunale, proponendo un accordo transattivo, che avrebbe dovuto vedere il Comune, non fare la segnalazione all’ANAC e non incassare la polizza fideiussori, in cambio della risoluzione unilaterale del contratto. Naturalmente, l’Ente non ha accettato.
Infatti, a tal fine, il Comune ha richiesto di incassare la polizza fideiussoria di 190mila euro (in corso di definizione) per coprire proprio le spese sostenute a seguito del blocco del servizio da parte della SRA Srl. Di conseguenza, non c’è stato alcun aggravio di spesa per i contribuenti.
L’unico aggravio di spesa, per l’Ente, per lo svolgimento dello stesso servizio – dal 21 giugno, data in cui il servizio è stato affidato a un’altra ditta fino al 6 agosto 2018, data risoluzione del contratto – ammonta a 83.421,00 euro, ripartiti tra Nappi Sud, Ecosistem Srl e Servizi e Ambiente Srl, che sono subentrate alla S.R.A. Srl. La cifra riportata nel comunicato dalla S.R.A. Srl, ossia 325mila euro, è inesatta perché deve essere scorporata dai costi che il Comune doveva in ogni caso sostenere se il servizio fosse rimasto affidato alla S.R.A. Srl.
Va precisato, inoltre, che l’Ente ha incamerato, solo per il mese di luglio, per il servizio di conferimento del vetro circa 7mila euro, che prima venivano introitati dalla S.R.A. Srl.
Attualmente, lo smaltimento dei rifiuti avviene a mezzo di diverse ditte reperite sul mercato regionale in base alla migliore offerta che di volta in volta viene acquisita.
La Giunta, inoltre, su proposta del responsabile dell’Area (relazione tecnica-protocollo n.35288 del 19/09/2018)
ha deliberato (n.539/2018) l’avvio della nuova procedura di gara per il servizio di “affidamento quinquennale del servizio di conferimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati e la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto di depurazione comunale” che sarà svolta su piattaforma Asmecom in modalità telematica con commissari ANAC, così come già evidenziato nella determina dirigenziale n.634 del 02/08/2018 (rescissione del contratto).
Il comportamento dell’impresa, quindi, consiste nelle reiterate violazioni dell’articolo 8 del C.S.A., che sono: inadempimento alle disposizioni dei tempi di esecuzione dei servizi, mancato rispetto delle ingiunzioni e diffide fattegli nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dei servizi; sospensione dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo.
L’articolo 11 del C.S.A. prevede che l’aggiudicataria deve garantire sempre e comunque il conferimento dei rifiuti presso l’impianto o gli impianti di destinazione indicati dall’appaltatore con continuità della gestione anche in caso di fermo impianto o blocco delle uscite qualunque ne sia la causa.
Altresì, l’articolo 21 del C.S.A. prevede che il gestore dell’impianto deve garantire lo scarico dei rifiuti presso l’impianto di destinazione a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno della settimana, compresi i festivi, senza generare disservizi.
La S.R.A. Srl si è resa responsabile di ulteriori violazioni perché con nota protocollo numero 21366 del 01/05/2018 l’attuale responsabile Area 1 avviava le attività istruttorie finalizzate alla verifica della sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al decreto legislativo 159/2011. Veniva richiesto alla S.R.A. Srl, alla Palmeco Srl e alla Trasporti Palmieri Srl, la trasmissione della dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, entro cinque giorni dalla ricezione della stessa richiesta, debitamente compilata dei dati richiesti, necessari per effettuare la verifica alla banca dati nazionale antimafia (BDNA), senza però ricevere mai alcuna risposta.
Inoltre, non veniva trasmessa la visura camerale alla stazione appaltante ed è emerso, inoltre, che l’amministratore delegato Alfonso Palmieri era stato sostituito con un altro amministratore, Antonio Cancro, violando anche in questo caso gli obblighi contrattuali (avevano omesso di comunicare tale cambio alla stazione appaltante). Per entrambi i nominativi è ancora in corso la verifica BDNA.
Successivamente, con nota protocollo del 20 luglio 2018, a firma del responsabile Area 1, è stata richiesta alla competente Procura della Repubblica la certificazione dei carichi pendenti relativi all’amministratore uscente e entrante della S.R.A. Srl. Dalle verifiche effettuate è emerso che gli stessi hanno in atto la pendenza di procedimenti penali riconducili a reati ex articoli 416 c.p. (associazione a delinquere) ed ex articoli 260, 256, 279 del decreto legislativo 152/2006 (reati ambientali).
Detti reati erano già pendenti alla data di approvazione della graduatoria del bando, che per rinfrescare la memoria è costato per la sola redazione circa 50mila euro da parte di un raggruppamento di professionisti, avvenuto nel mese di ottobre 2015.
Tutto quanto finora riportato è rinvenibile sia nell’ordinanza n.85 del 21/06/ 2018 sia nella determina n. 634 del 02/08/2018 – registro generale 1286 del 6 agosto 2018, debitamente pubblicati all’albo pretorio. Inoltre, ordinanza e determina sono state inviate alla Procura della Repubblica di Salerno, a cui l’Ente si rivolgerà anche in questo caso per valutare se la S.R.A. Srl avesse i requisiti per poter partecipare al bando di gara, anche alla luce delle note vicende giudiziarie poi patite dalla S.R.A. Srl e dal suo amministratore, e se nella missiva, inviata agli organi di informazione, è ravvisabile l’ipotesi del reato di diffamazione a mezzo stampa.