Gestione servizio di telefonia al Parco alla Telecom: accolto ricorso al Tar

Ad aggiudicarsi la gara era stata Convergenze

Di Sergio Pinto

VALLO DELLA LUCANIA. Con una sentenza del 2 ottobre scorso il Tar Campania ha accolto il ricorso di Telecom Italia contro Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e Convergenze per la gestione dei servizi di telefonia ed internet, affidati inizialmente a quest’ultima da parte dell’Ente.

La Telecom contestava “l’illegittimità” dell’affidamento in quanto Convergenze avrebbe presentato “un’offerta (in tesi) inattendibile, carente di un elemento essenziale e contraria ai requisiti minimi imposti dal bando, a causa dell’obiettiva impossibilità di assicurare le performance richieste dalla lex specialis di gara”.

Di qui la richiesta di annullamento dell’atto e la richiesta della ricorrente di aggiudicazione del servizio in suo favore, dovendo “la controinteressata essere esclusa dalla procedura per mancanza di un requisito tecnico minimo prescritto peri servizi di connettività dalla lex specialis, avendo costei offerto solo un collegamento Fiber To The Cabinet tecnicamente inidoneo a garantire le velocità minime di trasmissione dati (banda minima) stabilite nell’avviso pubblico del 19 ottobre 2017 (“Download: 40/50 Megabit/s – Upload: 4 Megabit/s”, in tal senso l’art. 1, lett. “b)”)”.

I giudici amministrativi si sono affidati anche ad una perizia da parte di un esperto che ha confermato le tesi sostenute da Telecom.

“La commissione di gara, avrebbe dovuto verificare la non conformità del servizio di connettività offerto dalla Convergenze s.p.a. alle condizioni predeterminate dalla lex specialis, e, dunque, escluderla dalla relativa procedura in ragione dell’assoluta tassatività e cogenza delle specifiche tecniche, trattandosi, nel caso di specie, di una procedura da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso e, dunque, sul presupposto di una rigorosa predeterminazione dei requisiti tecnici obbligatoriamente richiesti – si legge nella sentenza – In conclusione, il ricorso deve essere accolto, emergendo dagli atti di causa come il servizio di connettività internet offerto dall’aggiudicataria sia obiettivamente inidoneo a garantire il rispetto dei relativi requisiti minimi obbligatoriamente richiesti dalla lex specialis”.

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