L’Ente Parco dovrà erogare circa 99 mila euro per i danni causati dalla fauna selvatica protetta
Sono stati quantificati i danni causati dalla fauna selvatica protetta: si tratta di quasi 99 mila euro che l’Ente Parco dovrà risarcire, in qualità di indennizzo, a circa 150 persone residenti nei territori di competenza.
La spesa indicata rappresenta il risultato di numerose perizie effettuate dal C. T. C. A. e dai tecnici dell’Ufficio Conservazione Natura sui danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio agricolo e zootecnico. Nel regolamento del Parco, si legge che il risarcimento è determinato sulla base di principi equitativi, assumendo come valore di riferimento l’entità del danno e applicando le seguenti percentuali a seconda della natura del bene danneggiato: 100% del valore stimato per danni al patrimonio agro‐forestale e zootecnico; 60% del valore stimato per danni ai manufatti (reti per la raccolta delle olive, muretti a secco, canali di scolo) e per irregolarità del terreno (scavi e/o buche) causate dalla fauna selvatica.
Il Ministero dell’Ambiente ha invitato gli Enti Parco Nazionale a delineare un percorso comune per l’erogazione degli aiuti di stato, destinati ad indennizzare i danni causati da fauna protetta nei territori di competenza e a non procedere, quindi, singolarmente; il Consiglio Direttivo, ha, perciò, sollecitato gli uffici a liquidare gli indennizzi, al fine di salvaguardare le aspettative di quanti hanno prodotto istanza per danni subiti ed accertati sulla base del regolamento attualmente vigente.
Va ricordato che, nei limiti delle risorse previste nel proprio bilancio, l’Ente Parco può fornire i materiali e le attrezzature necessari a eliminare il danno al patrimonio agro‐forestale e zootecnico (recinzioni elettrificate, recinzioni tradizionali); con un’ opportuna relazione tecnica, inoltre, l’Ente determina, di volta in volta, il sistema di prevenzione più idoneo, in base anche alla tipologia di coltura, all’ ubicazione ed estensione del sito o al tipo di allevamento.
Chiunque voglia denunciare danni a colture o animali, deve rispettare alcune regole:
- La denuncia deve essere presentata dal danneggiato entro 24 ore dalla scoperta nel caso di danni al bestiame, ed entro 48 ore dalla scoperta nel caso di danni alle colture;
- La denuncia può essere presentata alla stazione del Corpo Forestale dello Stato competente territorialmente o all’ufficio della Polizia Municipale del Comune dove si è verificato il danno. La denuncia alla Polizia Municipale potrà essere effettuata solo nel caso in cui il Comune abbia formalmente aderito con apposita delibera da trasmettere all’Ente Parco.
- L’agente della Polizia Municipale che raccoglie la denuncia dovrà trasmetterla alla stazione del Corpo Forestale dello Stato competente territorialmente, tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore successive.
- La denuncia del danno deve essere effettuata impiegando l’apposito modulo predisposto dall’Ente Parco, disponibile oltre che presso le Stazioni del CFS e i Comandi di Polizia Municipale dei Comuni aderenti, anche sul sito web del parco www.cilentoediano.it. Deve contenere tutti gli elementi richiesti dal modulo e deve essere sottoscritta con firma autenticata dall’agente che la riceve.
- La denuncia deve, inoltre, contenere l’attestazione che il denunciante non ha avanzato eguale richiesta di indennizzo ad altro Ente pubblico e da questo non abbia ricevuto alcun indennizzo equivalente.
- L’incompletezza della documentazione richiesta, il mancato rispetto della tempistica e della presentazione della domanda in tempi che non consentano un’adeguata valutazione del danno, comportano la decadenza del diritto all’indennizzo.
- Dopo la denuncia vi è l’obbligo da parte di chiunque di astenersi dal procedere a qualsiasi operazione fino all’accertamento del danno da parte del personale del Corpo Forestale dello Stato.