Smarrita la documentazione relativa alla costruzione di un edificio scolastico avvenuta negli anni ’60 richiesta da un cittadino
San Rufo – il Comune non riesce a trovare nei suoi archivi la documentazione relativa alla costruzione di un edificio scolastico avvenuta negli anni sessanta richiesta da un cittadino che decide quindi di rivolgersi al TAR. I giudici amministrativi della sezione di Salerno con una sentenza hanno ordinato al Comune l’esibizione di tutti gli atti richiesti entro il termine di giorni 120 decorrenti dalla notificazione della sentenza. Il Tribunale Amministrativo Regionale si è riservato la nomina del Commissario ad acta all’esito dell’eventuale accertata inottemperanza all’ordine di esibizione contenuto nella sentenza. Il ricorso è stato presentato da un cittadino del piccolo comune a nord del Vallo di Diano comproprietario del terreno dove è stato realizzato l’edificio scolastico in seguito alla mancata risposta da parte del Comune alla sua richiesta, presentata nel mese di luglio, per avere copia di tutta la pratica tecnico-amministrativa relativo alla realizzazione dell’edificio. Richiesta di accesso agli atti fatta al fine di sapere se l’edificio fosse ancora destinato a struttura scolastica o, in alternativa, a quale attività fosse adibito. Il proprietario del terreno aveva chiesto di prendere visione degli eventuali provvedimenti emanati dal Comune, quali i decreti di occupazione d’urgenza, i verbali di consistenza, i decreti definitivi di esproprio e/o, in mancanza, eventuali atti di cessione bonaria del terreno, provvedimenti di pagamento delle somme, unitamente a copia di tutti gli atti tecnici riguardanti l’esecuzione dell’opera indicata. Il Comune di San Rufo si è costituito in giudizio davanti al TAR “rilevando – si legge nella sentenza – la propria impossibilità a riscontrare l’istanza a causa delle difficoltà riscontrate nella ricostruzione degli atti richiesti, trattandosi, infatti, di un edificio scolastico realizzato negli anni ‘60 ed avendo subito, la documentazione richiesta, molteplici spostamenti a causa del cambiamento, nel corso dei decenni, della sede legale della Casa Comunale e dei relativi archivi, nonché danneggiamenti a seguito del sisma del 1980”. Il Comune oltre ad ammettere di non sapere che fine abbia fatto la documentazione sostiene che “l’istanza presentata sarebbe del tutto generica ed indeterminata e, in ogni caso, il Comune non avrebbe risorse sufficienti per una sua tempestiva disamina”. Per i giudici amministrativi l’istanza di accesso riguarda atti specificamente individuati e le ragioni ostative, così come evidenziate dal Comune, non appaiono sufficienti a non dare seguito all’istanza anche perchè incombe sull’Amministrazione l’onere di reperire la documentazione nei propri uffici ovvero di spiegare le ragioni del mancato rinvenimento. Il Comune oltre a dover esibire gli atti entro 120 giorni dovrà anche pagare la somma di 300 euro per il contributo unificato.