Giudici accolgono il ricorso della minoranza di Santa Marina
SANTA MARINA. Il Tar di Salerno ha accolto il ricorso presentato dal gruppo di minoranza in merito alle modalità con cui venne eletta la Commissione Locale per il Paesaggio in consiglio comunale. Il Tribunale Amministrativo ha annullato, dunque, la delibera avente oggetto l’elezione dell’organismo e ha condannato l’Ente al pagamento di circa 2.500 euro per le spese legali. Stroncatura netta dunque per il Comune e primo round alla minoranza in questa lunga lotta a cui è legata anche la contestazione d’incompatibilità nei confronti del consigliere di minoranza Salvatore Tagliaferri.
Andiamo ai fatti. In apertura del consiglio dello scorso ottobre la maggioranza guidata dal sindaco Giovanni Fortunato votò una modifica dell’ordine del giorno anticipando l’elezione della commissione. La votazione dei componenti la commissione avvenne senza garantire a Tagliaferri, unico dell’opposizione presente, di svolgere il ruolo di scrutatore previsto dal regolamento comunale, e senza consentire di esprimere il loro voto ai consiglieri Castaldo e Ladaga, entrati nell’assise poco prima che la votazione iniziasse. Su questi due elementi si è basato il ricorso firmato dalla minoranza. Il Tar di Salerno in merito alla prima questione ha sottolineato che a Tagliaferri è “stato impedito di esercitare una prerogativa connessa al mandato consiliare” e questo nonostante nel regolamento comunale vi sia scritto che “la minoranza deve essere sempre rappresentata fra gli scrutatori, se presente in aula, anche se non partecipa al voto”. Inoltre, il Tribunale ha anche sottolineato che non risulta agli atti che Tagliaferri avesse rifiutato di fare lo scrutatore, come invece era riportato nella deduzione difensiva del Comune. In merito al secondo punto il Tar ha accolto la posizione della minoranza secondo cui il “Presidente del Consiglio comunale ha impedito ai consiglieri Castaldo e Ladaga di partecipare alla seduta prima della conclusione della votazione concernente la nomina dei componenti la Commissione”. Secondo il Tribunale vale il principio generale per il quale “ il consigliere comunale può legittimamente prendere parte alle attività dell’organo consiliare che non si siano esaurite al momento del suo intervento alla seduta, comprese quelle relative alla votazione, non costituendo al riguardo alcuna preclusione il fatto di essere stato assente alla propedeutica fase della discussione o di essere intervenuto quando la votazione era in corso”. Sulla base di tutto ciò la commissione è stata annullata e nulli dovrebbero essere anche tutti gli eventuali atti che la stessa ha adottato fino ad oggi.
“E’ stata pienamente accolta la tesi difensiva- ha commentato la sentenza l’avvocato Vincenzo Speranza legale della minoranza. – è un fatto di estrema gravità che è stato censurato dal Tar” . Secondo Speranza la vicenda ha un riverbero anche sulla questione incompatibilità che è stata contestata a Tagliaferri anche sulla base di questo ricorso presentato dal consigliere. La sentenza infatti legittima la sua posizione “ non esiste incompatibilità per lite pendente – afferma l’avvocato- laddove l’amministratore proponga azioni dirette a difendere il suo status e le prerogative legate all’esercizio del suo mandato” . Resta da vedere se il Comune, che per questo primo round è stato condannato a pagare duemila e cinquecento euro per le spese legali, ricorrerà al Consiglio di Stato.