Emessa un’ordinanza per la manutenzione di terreni, ripe, fossi e canali
Emessa dal sindaco di Agropoli, Franco Alfieri, un’ordinanza per la pulizia e manutenzione di terreni, ripe, fossi e canali da parte dei proprietari di terreni privati.
L’ordinanza prevede nello specifico che i proprietari dei terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano conduttori o fruitori degli stessi, devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione, come di seguito specificato:
– provvedere al taglio erba, alla cura della vegetazione ed al taglio delle radici, dei rami e delle siepi prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di pubblico passaggio o che provocano danno alle medesime, rimuovendo il materiale di sfalcio ed i rifiuti eventualmente presenti e verificando che sia garantita la corretta visibilità della segnaletica stradale (questi interventi dovranno interessare tutta la superficie se il terreno ricade all’interno dei centri abitati, ed almeno le ripe e le fasce confinanti con aree pubbliche o di pubblico passaggio all’esterno dei medesimi);
– provvedere allo spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche, così da favorire il regolare deflusso delle stesse e la loro immissione nei fossi e scarichi principali;
Gli interventi dovranno essere ripetuti ciclicamente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
Viene disposto, inoltre, che:
– il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe della pulitura delle fosse in genere sia rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e sia smaltito nelle forme previste dalle vigenti normative in materia;
– che sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l’ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell’ente proprietario ai sensi del D.Lgs 30 Aprile 1992,n.285 e ss.mm.(Nuovo Codice della Strada) e articolo n. 21 del D.P.R. 16 dicembre 1992,n.495 e ss.mm.(Regolamento d’esecuzione) per l’esecuzione dei lavori ingombrando la sede stradale.
Se del caso, prima dell’inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con l’Ufficio di Polizia Municipale di questo Comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.
La violazione dell’ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, in applicazione dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’articolo 7-bis del D. Lgs.n. 267/2000.