Prescrizioni severe per evitare incendi durante la stagione estiva. Ecco l’ordinanza di un comune cilentano.
Regole ferree nel comune di Alfano per prevenire gli incendi. Il vicesindaco Nicola Villano, infatti, ha firmato nei giorni scorsi un’ordinanza che fissa taluni obblighi e divieti per il periodo 15 giugno – 30 settembre.
Non sarà possibile bruciare vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esecuzione delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti e agli orti, giardini parchi pubblici e privati; accendere fuochi all’aperto nei boschi per una distanza da essi di metri 100; di accendere fuochi nei pascoli, cioè nelle aree i cui sopraluoghi sono rivestiti da cotico erboso permanente, anche se sottoposto a rottura ad intervalli superiori ai 10 metri e anche se interessati dalla presenza di piante arboree o arbusti che radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri.
Le uniche eccezioni riguardano coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi e le aree circoscritte già opportunamente attrezzate, purché ripulite da materiali infiammabili e preventivamente individuate dal Comune: qui è consentita l’accensione del fuoco e l’uso di fornelli a gas, elettrici, a carbone o legna.
Durante il periodo di validità dell’ordinanza, inoltre, sono vietate le seguenti attività:
– Far brillare mine,
– Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli,
– Usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato incendio.
Le regole per la prevenzione di incendi non riguardano solo la stagione estiva. Nel restante periodo dell’anno, infatti, è vietato accendere fuochi nei boschi per una distanza da essi inferiore a 50 metri e nei pascoli. In altre zone la bruciatura delle ristoppie e di altri residui vegetali è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a 50 metri, purchè il terreno sui cui l’abbruciamento si effettua, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata dalla larghezza minima di metri 5. La pratica è comunque vietata in presenza di vento.
Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame, dalle felci, mediante la raccolta, concentramento ed abbruciamento.
L’abbruciamento è consentito dal 1^ luglio al 30 Marzo, dall’alba alle ore 10,00. Il materiale raccolto in piccoli mucchi dovrà essere bruciato con le opportune cautele su apposita radure predisposte nell’ambito del castagneto.
Le bruciatura delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed al Comando Forestale competente. Dal 15 Giugno al 30 Settembre è vietato fumare nei boschi, nelle strade e nei sentieri che li attraversano. I proprietari di appezzamenti di terreni confinanti con strade comunali devono provvedere ad effettuare, per una fascia non inferiore a 50 metri dalla stesse, la pulizia di ogni residuo vegetale e di qualsiasi materiale che possa influire l’innesco di incendi e la propagazione del fuoco e di procedere alla rimozione degli stessi.
Chi viola le regole, oltre alle sanzioni previste dal codice penala e sanzioni amministrative fino a mille euro.