Nessun potere ai Consorzi di bacino nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti: la potestà decisionale è dei Comuni. Lo ha sentenziato il Consiglio di Stato risolvendo la “querelle” tra il Comune di Ascea e il Co.Ri.Sa 4.
Confermata la legittimità degli atti della procedura di gara attivata dall’ente locale cilentano.
ASCEA. Nelle more dell’effettiva costituzione delle autorità d’ambito provinciali (i cosiddetti A.T.O.), i Comuni della Campania potranno prescindere dai Consorzi di bacino (e dalle relative società pubbliche) nella gestione del servizio integrato di igiene urbana, provvedendo autonomamente all’affidamento delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, previo espletamento di procedure di evidenza pubblica.
È quanto è statuito nella sentenza n. 3719 del 28.7.2015, con la quale la Sez. V del Consiglio di Stato ha definitivamente concluso la controversia intrapresa dal Consorzio rifiuti bacino Salerno 4 in liquidazione, il quale, con il ricorso redatto dell’avvocato Marcello Feola, aveva impugnato dinanzi al T.A.R. Campania-Sezione di Salerno il bando di gara con il quale l’Amministrazione Comunale di Ascea aveva dato avvio, per il triennio 2015 – 2017, alla gestione autonoma del ciclo integrato dei rifiuti.
La vicenda contenziosa trae, infatti, origine dal ricorso con il quale l’ente di Vallo della Lucania, sull’assunto che la legislazione regionale campana di settore vincolasse i Comuni ad avvalersi obbligatoriamente dei Consorzi istituiti con la L.R. n. 10/1993, aveva contestato la scelta dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Pietro D’Angiolillo di svincolarsi dalla gestione consortile, espletata concretamente attraverso la società partecipata “Yele S.p.a.”, esperendo, poi, la procedura evidenziale di affidamento del servizio di igiene urbana.
Accogliendo le deduzioni degli avvocati Antonio Brancaccio e Pasquale D’Angiolillo, legali del Comune, il Tribunale Amministrativo Regionale, con sentenza breve n. 883/2015, aveva, però, dichiarato irricevibile il ricorso, perché notificato il 2.3.2015, oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del bando, avvenuta il 9.1.2015.
Il Consorzio ha proseguito la lite con la proposizione dell’appello, invocando l’errore scusabile, negato dal giudice di primo grado, sulla scorta del carattere fuorviante dell’erronea trascrizione, nel bando impugnato, del termine per ricorrere di 60 anziché di 30 giorni (come previsto in materia di appalti).
Pur avendo considerato sussistente l’errore scusabile, sulla base di un proprio precedente giurisprudenziale, il Consiglio di Stato, dopo una approfondita disamina della vicenda, ha ritenuto infondati nel merito sia l’appello sia il ricorso di primo grado.
Nel condividere la linea difensiva del Comune, invero, i giudici di Palazzo Spada hanno affermato che non è normativamente individuabile, in particolare, alcuna riserva nella titolarità del servizio di igiene urbana in capo ai Consorzi di bacino, considerato che a tali organismi consortili, istituiti originariamente per la “gestione associata degli impianti di smaltimento”, sono state attribuite, successivamente, competenze circoscritte solo alla raccolta differenziata (e non già all’intero ciclo integrato dei rifiuti urbani) ed esclusivamente per fronteggiare lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti in Campania.
La legislazione statale successiva, volta a regolare la fase post-emergenziale, in vigore dal 2010, ha, tuttavia, optato per soluzioni organizzative diverse, confermando la competenza delle Amministrazioni Comunali, in via ordinaria, nella “gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento”, fino al definitivo avvio del servizio da parte “del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’ente di governo dell’ambito”.
Peraltro, nel solco tracciato dal legislatore statale si è mosso anche il legislatore regionale con la L.R. n. 5/2014, ribadendo le attribuzioni già devolute agli enti locali dalla previgente L.R. n. 4/2007.
Nell’accogliere le deduzioni della difesa comunale anche sotto tale profilo, il Consiglio di Stato ha, infine, chiarito come, in realtà, l’ultimo intervento normativo di riordino della Regione Campania abbia disciplinato esaustivamente anche la sorte dei Consorzi, prevedendo che ad essi sia affidata unicamente la gestione post-operativa delle discariche e dei siti di stoccaggio e, quindi, il passaggio del personale alle dipendenze degli “affidatari dei servizi comunali di gestione dei rifiuti”.
“Abbiamo perseguito con convinzione e fermezza l’obiettivo di ‘affrancare’ il Comune di Ascea dalla gestione di un servizio fondamentale per cittadini e turisti, già accentrata in capo al Consorzio smaltimento rifiuti bacino Salerno 4 e alla sua società partecipata ‘Yele S.p.a.’, avendo ritenuto necessario elevare la qualità delle attività di raccolta e di smaltimento dei rifiuti e, nel contempo, ridurre i costi a carico della comunità”, dichiara il Sindaco di Ascea Pietro D’Angiolillo. “Prima il T.A.R. e, poi, il Consiglio di Stato, mediante uno scrutinio rigoroso e puntuale, hanno confermato la piena legittimità della nostra azione” – continua il primo cittadino – “premiando appieno le scelte operate dall’Amministrazione Comunale e consentendoci, per tale via, di erogare un servizio più efficiente con un risparmio annuo per le casse comunali di circa € 300.000,00 e, per i tre anni di appalto, di circa € 900.000,00. Siamo, dunque, assolutamente soddisfatti, anche perché la vittoria di Ascea è la vittoria di tutti i Comuni della Campania. Importante sottolineare, infatti, che la nostra Amministrazione ha fatto da ‘battistrada’ nell’assumere il percorso di gestione autonoma del servizio”.
Gli fanno eco gli avvocati Pasquale D’Angiolillo e Antonio Brancaccio, secondo i quali “la sentenza del Consiglio di Stato merita particolare menzione giacché costituisce un precedente giurisprudenziale di significativa valenza. Il Massimo Giudice Amministrativo ha sancito, per la prima volta, apertis verbis, il principio di autonomia decisionale dei Comuni nell’organizzazione e nell’erogazione del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nelle more della piena attivazione della gestione ‘in forma associata’ da parte degli enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali. Cosicché la decisione dei giudici di appello riguardante Ascea, per l’ampiezza e l’esaustività della motivazione, costituisce, a ragion veduta, utile riferimento per tutti gli enti locali campani che intendessero seguire il medesimo iter amministrativo”.