Cronaca

Castelnuovo: ancora segnalazioni per l'abbandono di amianto

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Castelnuovo. Continua la “piaga” dell’abbandono illecito di amianto nel “cuore” del Cilento. A patire, questa volta, l’azione ignominiosa di sconosciuti è stata la società agricola “Foresta S.r.l.”, proprietaria, alla località Tempa del Capitano del Comune di Castelnuovo Cilento, di un vastissimo appezzamento, destinato al pascolo, sul quale sono state scaricate abusivamente 27 lastre ondulate di “Eternit”. In seguito al ritrovamento del materiale inquinante, il Sindaco di Castelnuovo, Eros Lamaida, ha intimato, con un’ordinanza contingibile e urgente, alla società e all’allevatore affittuario di provvedere, a propria cura e spese, alla messa in sicurezza e bonifica del sito, nonché all’affidamento a tecnici specializzati delle valutazioni relative alla natura dei rifiuti sversati, con la conseguente comunicazione al Comune il piano di lavoro e apposita certificazione sul corretto smaltimento. L’ingiunzione è stata emessa a carico della proprietaria e del detentore del terreno, pur essendo stata appurata, negli atti presupposti, la carenza di un loro coinvolgimento, a qualsiasi titolo, nell’illecito ambientale contestato. Per tale ragione, la “Foresta S.r.l.”, con il patrocinio dell’avv. Pasquale D’Angiolillo, ha proposto ricorso al T.A.R. Campania - Sezione di Salerno, censurando l’assoluta erroneità, in fatto e in diritto, del provvedimento adottato. La Sez. I del Tribunale Amministrativo Regionale, con sentenza n. 959/2014, ha accolto il ricorso con sentenza breve, richiamando l’art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006. Il collegio giudicante (costituito dal presidente del T.A.R. Amedeo Urbano, dal consigliere Paolo Severini e dal relatore Francesco Mele) ha considerato, infatti, che tale disposizione del c.d. “Codice dell’ambiente” esclude, in caso di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti, una responsabilità oggettiva in capo al proprietario del suolo e del titolare di diritti reali o personali di godimento su di esso, ritenendo necessario l’effettiva verifica dell’imputabilità a titolo di dolo o colpa. Come dichiara l’avv. Pasquale D’Angiolillo, “la decisione dei giudici amministrativi salernitani è paradigmatica e assume particolare rilievo in quanto ha rimarcato che, nei casi in cui manchi ogni definitivo accertamento in ordine agli autori e alle cause dell’inquinamento, il Comune deve attivarsi per far fronte ad ogni rischio ambientale, provvedendo direttamente alle attività di rimozione dei rifiuti, fermo il recupero dei relativi oneri nei confronti degli eventuali soggetti responsabili, dovendosi escludere la configurabilità di un’ipotesi legale di responsabilità per fatto altrui”. Oltre alla società ricorrente, si sono costituiti in giudizio il Comune di Castelnuovo Cilento, con gli avv. Agostino Mainente e Enrico Romano, il Ministero dell’Ambiente, rappresentato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, e l’ASL di Salerno, difesa dagli avv. Valerio Casilli e Walter Maria Ramunni.

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